STATUTO DEL COMITATO POLITICO
“COMITATO POPOLARE COSTITUENTE”


TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ E PRINCIPI
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituito il Comitato politico denominato “COMITATO POPOLARE COSTITUENTE", di seguito, più in breve ”CPC” o “Comitato”. Il Comitato ha sede legale in Acireale (CT), Via L. Sturzo n. 2. La sede legale può essere trasferita con delibera dell'organo esecutivo nazionale senza necessitàà di modifica statutaria. Il CPC ha durata illimitata.
Art. 2 - Finalità e principi
Il Comitato, in conformità all'art. 49 della Costituzione, concorre con metodo democratico a determinare la politica nazionale italiana, regionale e locale, oltre che quella internazionale. Il Comitato si ispira ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai principi di: libertà di trattamento sanitario; sostegno dell’incremento demografico per i cittadini italiani; moneta statale positiva; libertà individuale e collettiva; Giustizia sociale ed equità; dignità della persona umana; economia sociale di mercato; sostenibilità ambientale ed intergenerazionale; divieto o regolamentazione della geoingegneria, parità tra i generi e rispetto delle minoranze; libertà di autoproduzione del cibo; libertà di auto produzione dell’energia; giustizia sociale. Il Comitato promuove la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica e istituzionale del Paese, sia con la partecipazione alle competizioni elettorali che con attività di rappresentanza d’interessi (nel rispetto delle normative vigenti) presso le varie istituzioni, locali, regionali, nazionali ed internazionali.
Il Comitato non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità politiche.
Art. 3 - Simbolo
Il simbolo del Comitato, di cui si riproduce una foto qui a fianco, è costituito da un cerchio a sfondo tricolore (verde, bianco e rosso, da sinistra a destra). Nella parte superiore, su sfondo blu, compaiono in grande le lettere bianche “C P C”, disposte ad arco. Al centro campeggia una bilancia stilizzata color bronzo, con al centro il numero “27” inscritto in un piccolo cerchio blu. - Nel piatto sinistro della bilancia sono raffigurati banconote di euro e dollari, oltre che lingotti d’oro (simboli di ricchezza materiale) - Nel piatto destro sono raffigurate tre figure stilizzate bianche (due adulti e un bambino), simbolo della famiglia e dei valori sociali. Nella parte inferiore, sempre su sfondo blu, compare in caratteri maiuscoli bianchi la dicitura “COMITATO POPOLARE COSTITUENTE”. I colori predominanti del marchio sono: blu, verde, bianco, rosso, bronzo/marrone, giallo e viola. Il simbolo può essere modificato dalla Segreteria Nazionale. L’Assemblea Nazionale può apportare modifiche grafiche al simbolo che non ne alterino gli elementi essenziali, senza necessità di modifica statutaria, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. L'uso del simbolo e del contrassegno elettorale è regolamentato dalla Segreteria Nazionale ed è riservato agli organi legittimati.
TITOLO II - ISCRITTI E PARTECIPAZIONE
Art. 4 - Iscritti
Sono associati tutti i cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, non siano iscritti ad altri partiti o movimenti politici, la cui domanda scritta previo versamento della quota associativa annuale, verrà accettata con le modalità che verranno stabilite dalla Direzione Nazionale. La domanda si intende accolta, decorsi 30 giorni dalla presentazione, salvo motivato rigetto, comunicato per iscritto. L'iscrizione ha durata annuale e si rinnova con il versamento della quota per l'anno successivo. Sulle modalità di iscrizione, delibererà la Direzione Nazionale e comunque potranno avvenire in forma cartacea e/o telematica.
Art. 5 - Diritti e doveri degli iscritti e degli eletti nelle cariche pubbliche
Gli iscritti hanno diritto di:
partecipare alle assemblee e alle consultazioni interne;
eleggere ed essere eletti negli organi del Comitato;
essere informati sull'attività del Comitato;
presentare proposte e mozioni.
Gli iscritti hanno il dovere di:
rispettare lo statuto ed i regolamenti;
versare regolarmente le quote associative (all’atto dell’iscrizione e, negli anni successivi, entro il 31 ottobre dell’anno precedente);
contribuire alla vita democratica del Comitato;
non svolgere attività in contrasto con l'immagine e gli interessi del CPC.
Gli eletti nelle cariche pubbliche, hanno gli stessi doveri dei semplici iscritti, oltre l’obbligo di corrispondere il contributo consistente in una quota-parte sull’indennità percepita, nella misura che verrà stabilita dalla Direzione Nazionale.
Art. 6 - Perdita della qualità di iscritto
La qualità di iscritto si perde per:
dimissioni volontarie;
mancato rinnovo dell’iscrizione;
decesso;
perdita dei requisiti di ammissione;
espulsione per gravi violazioni statutarie.
Le dimissioni vanno presentate per iscritto, a tramite raccomandata o pec - l’efficacia immediata decorre dal momento di ricezione.
TITOLO III - ORGANI DEL COMITATO POLITICO
Art. 7 - Organi
Sono organi del Comitato:
l’Assemblea nazionale;
il Segretario politico nazionale, due Vice Segretari e due componenti di segreteria;
la Direzione nazionale;
il Tesoriere-Segretario amministrativo nazionale;
il Collegio dei probiviri;
gli organi territoriali (circoli, federazioni provinciali e regionali), al cui interno vengono previsti il segretario ed il direttivo (composto da 3 membri, incluso il segretario)
Le riunioni degli organi statutari ed a copertura nazionale e regionale vanno tenute anche con modalità telematica, al fine di consentire la massima partecipazione dei componenti.
Art. 8 - Assemblea nazionale
L'Assemblea nazionale è l'organo sovrano del Comitato ed è composta da tutti gli iscritti. Essa disciplina le modalità organizzative e di funzionamento delle articolazioni regionali, provinciali e comunali. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in sessione ordinaria e in sessione straordinaria quando necessario. Le riunioni possono anche avvenire con metodi telematici. L'Assemblea: elegge il Segretario nazionale, due Vice Segretari e due componenti di segreteria; approva il programma politico, così come elaborato dai dipartimenti programmatici settoriali; modifica lo statuto; approva il bilancio; Elegge il Collegio dei probiviri.
Art. 9 - Segretario nazionale
l Segretario Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale, con durata della carica per due anni ed è rieleggibile solo per un altro mandato. Il Segretario rappresenta il Comitato nei rapporti con i terzi e ha la responsabilità dell'indirizzo politico.
Il Segretario Nazionale convoca e presiede: la Segreteria Nazionale e la Direzione nazionale e la Assemblea Nazionale.
Art. 10 - Direzione nazionale
La Direzione nazionale è composta dal Segretario Nazionale, da due Vice Segretari Nazionali, da due componenti di Segreteria, dal Tesoriere Segretario amministrativo Nazionale e da 6 membri eletti dall'Assemblea. La Direzione attua gli indirizzi dell’Assemblea, coordina l'attività politica del Comitato e nomina i componenti dei dipartimenti programmatici settoriali, da scegliere tra gli iscritti.
La Direzione si riunisce almeno ogni tre mesi.
Art. 11 - Tesoriere-Segretario amministrativo Nazionale
Il Tesoriere-Segretario amministrativo Nazionale è nominato dal Segretario Nazionale ed approvato dalla Direzione Nazionale, tra gli apparenti alla Direzione Nazionale medesima. Ha la rappresentanza legale del Comitato per gli atti di natura patrimoniale ed amministrativa. Cura la gestione economico-finanziaria e redige il bilancio annuale. Per gli adempimenti che superano il valore di € 2.000,00 (euroduemila/00), occorre la previa deliberazione della Direzione Nazionale.
Art. 12 - Collegio dei probiviri
E’ composto da tre membri effettivi, oltre due supplenti, eletti dall'Assemblea nazionale, tra gli iscritti. Vigila sul rispetto dello statuto e decide sui ricorsi disciplinari. Garantisce l'imparzialitàà e la correttezza dei procedimenti interni.
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 13 - Articolazioni territoriali
Il Comitato si articola territorialmente in federazioni regionali, provinciali e circoli comunali, al cui interno sono previsti il Segretario e l’assemblea; E’ prevista una sola federazione regionale per regione ed una sola federazione provinciale per provincia. Ogni circolo comunale deve essere composto da almeno 15 iscritti. Ogni articolazione territoriale elegge i propri organi secondo i principi democratici. Le articolazioni territoriali operano in conformitàà agli indirizzi nazionali. I segretari regionali vengono proposti dal segretario nazionale e confermati dall’assemblea nazionale.
Art. 14 - Associazioni affiliate
La Direzione Nazionale può riconoscere l'affiliazione di associazioni che:
Condividano principi e valori del CPC
Abbiano statuto democratico
Svolgano attività complementari
L'affiliazione comporta:
Coordinamento politico
Contributo associativo
Rappresentanza in organismi consultivi
Può essere revocata per gravi motivi dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
TITOLO V - DEMOCRAZIA INTERNA E TRASPARENZA
Art. 15 - Principi democratici
Il Comitato garantisce la partecipazione democratica di tutti gli iscritti. Le decisioni sono assunte a maggioranza, garantendo il rispetto delle minoranze. È assicurata la parità di genere negli organi collegiali.
Art. 16 - Trasparenza
Il Comitato assicura la massima trasparenza nella propria attività. Il bilancio e i rendiconti sono pubblicati annualmente. È garantito l'accesso alle informazioni secondo le modalità previste dalla legge.
TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 17 - Risorse economiche
Le risorse del Comitato derivano da:
quote associative;
contributi volontari;
contributi pubblici previsti dalla legge;
altre entrate lecite.
E’ vietata qualsiasi forma di finanziamento illecito.
Le quote associative ed i contributi volontari vanno ripartiti nel seguente modo:
15% alla sede nazionale;
20% alla sede regionale;
25% alla sede provinciale;
40% alla sede comunale.
Art. 18 - Bilancio e rendiconto
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Tesoriere redige annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo. Il bilancio è approvato dall'Assemblea nazionale entro il 30 aprile.
Art. 19 - Controllo contabile
Il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno qualificato. Il revisore certifica la regolarità del bilancio e del rendiconto.
TITOLO VII - MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Art. 20 - Modifiche statutarie
Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Le modifiche devono essere comunicate alla Commissione di garanzia ex D.L. 149/2013 e ss.mm.ii.
Art. 21 - Scioglimento
Lo scioglimento del comitato è deliberato dall'Assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi degli iscritti. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni di legge.
1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti.
Art. 22
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti.
Art. 23 - Conformità normativa
Il presente statuto è redatto in conformità al D.L. 28 dicembre 2013 n. 149 e successive modificazioni.
Eventuali modifiche legislative si intendono automaticamente recepite.
Questo statuto rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, garantendo:
Democrazia interna: attraverso organi elettivi e procedure democratiche
Trasparenza: con obblighi di pubblicazione e controllo
Rappresentanza legale unitaria: attribuita al Tesoriere nazionale
Gestione economico-finanziaria: conforme alle disposizioni di legge
Controllo contabile: mediante revisore esterno qualificato


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